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ATTO COSTITUTIVO DELL'"ASSOCIAZIONE MALATTIE AUTOIMMUNI RARE - ODV"

L'anno duemilaquattro il giorno trenta del mese di aprile alle ore 21 in Forlimpopoli Via Baldini n. 4/A, si sono riuniti i sottoindicati Signori:

  1. Coppi Nello, nato ad Abbadia San Salvatore (SI) il 29/09/1945, residente a Forlì 47100 (FC) Via Firenze n. 99, c.f. CPP NLL 45P29 A006D;
  2. Manilla Mazzolani, nata a Forlì (FC) l'11/03/1959, residente a Forlì 47100 (FC) Via Tredici novembre Roncadello n. 24 bis, c.f. MZZ MLL 59C51 D704Y;
  3. Ortali Lorenzo, nato a Forlì (FC) il 05/03/1975, residente a Forlì 47100 (FC) Via Arcangelo Corelli n. 15, c.f. RTL LNZ 75C05 D704A;
  4. Pece Alessandro, nato a Riccione (RN) il 27/08/1940, residente a Riccione 47838 (RN) Via Bagno di Romagna n. 30, c.f. PCE LSN 40M27 H274U;
  5. Perini Pino Gino, nato a Santa Sofia (FC) il 05/03/1946, residente a Forlì 47100 (FC) Viale Bologna 77A, c.f. PRN PGN 46C05 I310D;
  6. Scianna Nicolangelo, nato a Faenza (RA) il 28/09/1945, residente a Forlì 47100 (FC) Via Fossato Vecchio n. 2/o, c.f. SCN NLN 45P28 D458I;
  7. Tamagnini Patrizia, nata a Serravalle (Repubblica di San Marino) il 16/05/1962, residente presso Rebubblica di San Marino località Falciano Via Rivus Falzani 11, c.f.TMG PRZ 62E56 Z130I;
  8. Vincenti Francesco, nato a Taranto (TA) il 23/03/1934, residente a Verona 37100 (VR) Via Umbria n. 1, c.f. VCN FNC 34C23 L049N.

I presenti chiamano a presiedere il Signor Coppi Nello, che a sua volta nomina il Signor Ortali Lorenzo segretario della riunione ed estensore del presente verbale.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione senza fini di lucro denominata "Associazione Malattie Autoimmuni Rare - ODV", in forma abbreviata "A.M.A.R." e dà lettura dello Statuto Sociale, che dopo ampia discussione, viene posto in votazione e approvato all'unanimità.

In particolare lo Statuto ribadisce che l'adesione è libera e volontaria, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democratica espressa dai soci, che le cariche sono elettive, che è assolutamente escluso ogni tipo di lucro.

I presenti decidono di denominare l'Associazione "A.M.A.R." con sede presso lo Studio Romboli Silvia, Via Baldini n. 4/A, 47034 Forlimpopoli (FC).

Si procede alla nomina del primo Comitato Direttivo, costituito da tutti i soci fondatori.

Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previste dallo Statuto testé approvato, e vengono eletti all'unanimità i seguenti Signori:

  1. Coppi Nello, Presidente;
  2. Perini Pino Gino, Vicepresidente;
  3. Ortali Lorenzo, Segretario;
  4. Romboli Silvia, nata a Forlì il 22.09.1967, c.f. RMBSLV67P62D704Y, residente in Bertinoro, Viale Carducci 149, Revisore dei conti.

Tutti gli eletti alle cariche sociali dichiarano che non esistono elementi di incompatibilità ed accettano la carica.

Non essendovi altri punti sui quali deliberare, il Presidente alle ore 22,30 scioglie l'Assemblea, previa lettura ed approvazione del presente Verbale.

  • Il Presidente - Coppi Nello
  • Il Vice Presidente - Perini Pino Gino
  • Il Segretario – Ortali Lorenzo
  • Mazzolani Manilla
  • Pece Alessandro
  • Scianna Nicolangelo
  • Tamagnini Patrizia
  • Vincenti Francesco

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SPECIFICAZIONI

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'organizzazione di volontariato denominata "Associazione Malattie Autoimmuni Rare - ODV", in forma abbreviata "A.M.A.R." (d'ora in avanti Associazione).

ART. 2

SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede in via Alfredo Oriani n. 1, int. 14, 47122 Forlì (FC). L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, all'interno del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3

FINALITÀ - ATTIVITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue la seguente finalità civica, solidaristica e di utilità sociale: promuovere e sviluppare interventi diretti alla prevenzione e terapia delle malattie rare del sistema immunitario e alla riabilitazione ed assistenza alle persone che ne sono affette.

Questo in riferimento ai Decreti Ministeriali-Ministero della Sanità 18 maggio 2001, n.279 "Regolamento d'istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie..." ed al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei LEA" pubblicato nella G.U. n. 65 del 18 marzo 2017 con inserimento, nell'allegato 7, di altre malattie rare e successive modificazioni.

L'Associazione è stata iscritta al numero 118 del Registro Provinciale delle organizzazioni di volontariato della Provincia di Forlì-Cesena il 20 luglio 2004 e registrata inoltre al Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità col numero identificativo 0812.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del codice del terzo settore:

b) interventi e prestazioni sanitarie
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
u) beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le "banche dei tempi" di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e soggetti privati aventi finalità simili, le seguenti attività:

  1. iniziative di educazione sanitaria sulla base di orientamenti tecnici scientifici previamente concordati con la stessa AUSL
  2. programmi di prevenzione ed epidemiologia, di terapia e riabilitazione
  3. interventi di formazione, informazione e di educazione alla salute
  4. ricerche sulle malattie autoimmuni
  5. acquisizione di apparecchiature e la fornitura di materiali che possano essere utili per la diagnosi e la cura dei pazienti con malattie autoimmuni rare
  6. borse di studio per medici interessati alle malattie autoimmuni rare
  7. collaborazioni da parte di personale non medico
  8. prestazioni di assistenza psico-sociale e di sostegno sanitario prevalentemente rivolte alle persone affette da malattie autoimmuni rare
  9. organizzazione di Convegni, Seminari o Corsi in funzione degli obiettivi anzidetti. In particolare promuovendo la partecipazione attiva da parte del malato che, in occasione dei convegni, può presentare la sua storia clinica ed il relativo iter diagnostico-terapeutico
  10. formulazione di relazioni cliniche medico-legali da presentare in occasione di convocazione da parte delle commissioni di invalidità civile dei malati con malattia autoimmune rara, che ne facciano richiesta
    In collaborazione con ANMIC (Associazione Nazionale mutilati e invalidi civili) presentare proposte di aggiornamento delle attuali tabelle INPS relative alla invalidità civile, di malati affetti da malattie autoimmuni rare, risalenti al 1992
  11. ascolto telefonico di portatori di malattie autoimmuni rare anche su indicazione dell'ISS (Centro Nazionale Malattie Rare)
  12. Promozione dei diritti del malato attraverso canali informatici
  13. Sensibilizzazione, con partecipazione a programmi televisivi, circoli culturali e convegni organizzati da altri enti.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:

  1. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario
  2. attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario
  3. attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di vericidità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti che definirà un apposito Decreto Ministeriale.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l' Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 4

SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

ART. 5

REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

ART. 6

DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio di maggiore d'età e purché iscritto nel libro soci, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (cioè: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli eventuali altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede operativa dell'Associazione ed in presenza del presidente e segretario durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno di segretezza al riguardo.

ART. 7

DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

  • all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi
  • a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

ART. 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione, o per causa di morte.
Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione ed ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.
In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
- richiamo scritto;
- inidoneità temporanea per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- inidoneità ed esclusione definitiva dall'Associazione.
Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'assemblea dei soci .
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 4 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta, dopo 2 solleciti, l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ART. 9

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

ART. 10

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 11

RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

ART. 12

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, L'Assemblea lo approva entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 13

UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 14

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea dei Soci
  2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione
  3. il Presidente
  4. Il Revisore Unico dei conti o collegio dei Revisori o Sindacale ove eletto.

ART. 15

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi, da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi non prima di 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide quando siano approvate da almeno i tre quarti dei componenti presenti, tranne nel caso di delibera per lo scioglimento, la fusione, scissione o trasformazione dell'associazione che richiedono una maggioranza qualificata di ¾ dei soci aventi diritto al voto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci maggiorenni iscritti nel libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso riportato nel sito WEB dell'associazione (se costituito), con comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax, comunicazione scritta via sms o altri sistemi similari) almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede operativa dell'Associazione.

ART. 16

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

  • elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione,
  • approva il bilancio di esercizio,
  • approva i regolamenti interni,
  • effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali,
  • delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione,
  • previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo,
  • elegge il Revisore Unico dei Conti o i membri del Collegio dei Revisori se nominato,
  • delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci,
  • delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti,
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ART. 17

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 9 (nove) eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione); durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 18

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci applicando il regolamento che l'Assemblea ordinaria di A.M.A.R. ha approvato nella seduta del 26 luglio 2008 e che si articola nei seguenti 12 punti:

  1. Il Presidente del Comitato Direttivo convoca, ai sensi dell'art.16 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Comitato Direttivo, almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Comitato uscente. Nell'avviso di convocazione dovranno essere richiamate le norme di cui ai successivi punti del presente statuto riguardanti le elezioni del Comitato stesso.
  2. Il Comitato Direttivo uscente propone all'Assemblea il numero dei componenti il Comitato Direttivo che, secondo lo Statuto, può variare da 5 a 9. Tale numero deve essere deliberato a maggioranza, dall'Assemblea convocata per le elezioni, prima dell'espletamento del voto.
  3. Per la nomina dei componenti il Comitato Direttivo l'Assemblea procede sulla base di liste, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.
  4. Le liste possono avere un numero di candidati non superiore a dodici e non inferiore a cinque e possono essere presentate fino al giorno fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione.
  5. Ciascuna lista deve essere presentata debitamente sottoscritta da almeno dieci Soci (che possono essere anche candidati nella stessa lista).
  6. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
  7. Unitamente a ciascuna lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità, e così pure di essere regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa.
  8. Ciascun Socio può esprimere il proprio voto per una sola lista, indicando almeno cinque preferenze all'interno della stessa. Risulteranno eletti i candidati maggiormente votati della lista che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.
  9. Ogni socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio non può essere portatore di più di due deleghe.
  10. Nel caso non siano presentate liste, l'Assemblea nomina i componenti il Comitato Direttivo votando su candidature singole. In tal caso ciascun Socio potrà esprimere fino ad un massimo di nove preferenze; risulteranno eletti i candidati maggiormente votati, prevalendo, a parità di voti, il più anziano di età.
  11. L'assemblea procederà a nominare tra i presenti un presidente, due scrutatori ed un segretario.
  12. Completate le operazioni di voto, il Comitato Direttivo eleggerà al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il segretario che potrà assumere, a discrezione del Comitato Direttivo stesso, anche l'incarico di tesoriere.
    In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, l'Assemblea può provvedere alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.
    Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
    Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea dei Soci deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 19

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni membro in riunioni a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del componente che partecipa e vota a distanza.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede operativa dell'Associazione.

ART. 20

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

  • il Presidente
  • il Vicepresidente
  • il Segretario
  • i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea,
  • dare esecuzione alle delibere assembleari,
  • formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione,
  • predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale,
  • deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci,
  • individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione,
  • deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio,
  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale,
  • elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno,
  • stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione,
  • vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

ART. 21

PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

  • convocare e presiedere il Consiglio Direttivo,
  • convocare l'Assemblea dei Soci,
  • sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione,
  • aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 22

SEGRETARIO

Il Segretario di concerto con il Presidente ed in conformità a quanto deliberato dal consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

  • provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e dei volontari assicurati,
  • provvede al disbrigo della corrispondenza,
  • provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell'Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo,
  • cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione,
  • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese,
  • ha il potere di operare sui conti e depositi bancari,
  • mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione , per l'approvazione, in assemblea dei soci.

ART. 23

COLLEGIO DEI REVISORI O REVISORE UNICO DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori, oppure il Revisore dei Conti Unico, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario ed è composto da 3 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea anche fra i non associati.

Il Collegio, oppure il Revisore dei Conti Unico, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico, controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio d'esercizio.

ART. 24

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente del Tribunale di Forlì.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

ART. 25

GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte la cariche elettive sono gratuite, fatta eccezione per la carica di membro del Collegio dei Revisori, oppure il Revisore dei Conti Unico se eletti.

ART. 26

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere, e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

ART. 27

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

ART. 28

NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.


Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci
dell'"Associazione Malattie Autoimmuni Rare - ODV".

Forlì 30 ottobre 2020

IL PRESIDENTE SEGRETARIO
Pino Gino Perini Miriana Sabbatini

In agenda

30 Giugno 2023

Decimo Convegno Pubblico "Malattie Rare ed Autoimmunità"


Società Macchia Faggeta di Abbadia San Salvatore (SI)